Statuto
I. NORME GENERALI
Art. 1 – La Sezione liberale radicale di Castel San Pietro (in seguito Sezione), sezione del Partito liberale radicale ticinese (di seguito PLRT), è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. Del Codice civile svizzero, che raggruppa i cittadini liberali radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT.
Art. 2 – La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, attuando i principi postulati del PLRT.
Art. 3 – La Sezione rappresenta il PLRT nel Comune. I suoi delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.
II. SOCI
Art. 4 – Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della sezione.
Art. 5 – Gli aderenti hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, nell’ambito dell’organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.
Art. 6 – L’adesione alla Sezione significa rispetto dei principi del PLRT, nonché l’impegno di agire nel rispetto dello statuto cantonale.
Art. 7 – Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate. I giovani e le donne liberali radicali possono costituire gruppi sezionali nel rispetto degli statuti di Gioventù liberale radicale ticinese, rispettivamente del Movimento cantonale delle donne liberali radicali.La Sezione può costituire sottosezioni di quartiere.Gruppi e sottosezioni godono di autonomia organizzativa e operativa.
Art. 8 – L’assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli articoli 70 e segg. dello statuto cantonale.
Art. 9 – Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.
I. ORGANI SEZIONALI
Art. 10 – Gli organi della Sezione sono :
- l’Assemblea della Sezione;
- Il Comitato della Sezione;
- I Revisori dei conti. Può essere costituito un Ufficio Presidenziale.
Gli organi della sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.
Art. 11 – L’Assemblea è l’organo supremo della Sezione. Essa:
- determina la politica del partito nell’ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- fissa il programma di attività della Sezione;
- elegge il presidente, gli altri membri del Comitato e i revisori dei conti;
- designa i candidati per le elezioni comunali;
- designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale, e un suo supplente nella Conferenza dei sindaci; se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei sindaci viene nominato un socio della Sezione interessato alle tematiche regionali;
- elegge i delegati della Sezione nel Comitato Cantonale, tracui di regola il presidente della Sezione, in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio;
- elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell’Assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio.
Art. 12 – L’Assemblea è convocata dal Comitato con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all’anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l’Ufficio presidenziale cantonale o almeno un quinto dei soci.
Art. 13 – Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.
Art. 14 – Il Comitato dirige l’azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell’Assemblea. Esso è composto da 7 membri, di cui almeno uno è municipale e nomina al suo interno un vicepresidente, un segretario e un cassiere.Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, di regola 1 volta al mese. Deve pure essere convocato su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri.Il Comitato può costituire commissioni permamenti o speciali.
Art. 15 – I revisori dei conti sono 2. Essi non possono far parte del Comitato. Riferiscono annualmente all’Assemblea sui conti della sezione.
Art. 15a – Tutti gli organi possono tenere le loro riunioni sia fisicamente che da remoto (ad es. per telefono o in videoconferenza).Tutte le votazioni, nomine ed elezioni possono essere effettuate nel corso di una riunione fisica, da remoto o con procedura circolare (per iscritto o per via elettronica).Nel caso di riunioni da remoto o di procedure circolari, si applicano per analogia le altre disposizioni relative alle riunioni e all'adozione di delibere. In particolare, anche in caso di delibere circolari, in deroga all'art. 66 cpv. 2 CC si applicheranno le maggioranze previste dal presente Statuto.
I. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16 – Ogni aderente della sezione é tenuto a versare una tassa minima di Chf 20.00.Art. 17 – La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.
I. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 18 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, fanno stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli articoli 60 e segg. del Codice Civile svizzero.
Art. 19 – Il presente statuto, approvato dall’Assemblea Ordinaria del 2 giugno 2002 entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell’articolo 21 dello statuto cantonale.
E’ abrogato lo statuto del 02. Giuguno 2002.
Presidente | Vice Presidente |