Statuto

I.     NORME GENERALI

Art. 1 – La Sezione liberale radicale di Castel San Pietro (in seguito Sezione), sezione del Partito liberale radicale ticinese (di seguito PLRT), è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. Del Codice civile svizzero, che raggruppa i cittadini liberali radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT.

Art. 2 – La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, attuando i principi postulati del PLRT.

Art. 3 – La Sezione rappresenta il PLRT nel Comune. I suoi delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

II.    SOCI

Art. 4 – Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della sezione.

Art. 5 – Gli aderenti hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, nell’ambito dell’organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.

Art. 6 – L’adesione alla Sezione significa rispetto dei principi del PLRT, nonché l’impegno di agire nel rispetto dello statuto cantonale.

Art. 7 – Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate. I giovani e le donne liberali radicali possono costituire gruppi sezionali nel rispetto degli statuti di Gioventù liberale radicale ticinese, rispettivamente del Movimento cantonale delle donne liberali radicali.La Sezione può costituire sottosezioni di quartiere.Gruppi e sottosezioni godono di autonomia organizzativa e operativa.

Art. 8 – L’assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli articoli 70 e segg. dello statuto cantonale.

Art. 9 – Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

I.     ORGANI SEZIONALI

Art. 10 – Gli organi della Sezione sono :

  1. l’Assemblea della Sezione;
  2. Il Comitato della Sezione;
  3. I Revisori dei conti. Può essere costituito un Ufficio Presidenziale. 

Gli organi della sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

Art. 11 – L’Assemblea è l’organo supremo della Sezione. Essa:

  1. determina la politica del partito nell’ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
  2. fissa il programma di attività della Sezione;
  3. elegge il presidente, gli altri membri del Comitato e i revisori dei conti;
  4. designa i candidati per le elezioni comunali;
  5. designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale, e un suo supplente nella Conferenza dei sindaci; se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei sindaci viene nominato un socio della Sezione interessato alle tematiche regionali;
  6. elegge i delegati della Sezione nel Comitato Cantonale, tracui di regola il presidente della Sezione, in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio;
  7. elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell’Assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell’ultima votazione per il Gran Consiglio.

 Art. 12 – L’Assemblea è convocata dal Comitato con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all’anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l’Ufficio presidenziale cantonale o almeno un quinto dei soci.

Art. 13 – Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

Art. 14 – Il Comitato dirige l’azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell’Assemblea. Esso è composto da 7 membri, di cui almeno uno è municipale e nomina al suo interno un vicepresidente, un segretario e un cassiere.Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, di regola 1 volta al mese. Deve pure essere convocato su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri.Il Comitato può costituire commissioni permamenti o speciali.

Art. 15 – I revisori dei conti sono 2. Essi non possono far parte del Comitato. Riferiscono annualmente all’Assemblea sui conti della sezione.

Art. 15a – Tutti gli organi possono tenere le loro riunioni sia fisicamente che da remoto (ad es. per telefono o in videoconferenza).Tutte le votazioni, nomine ed elezioni possono essere effettuate nel corso di una riunione fisica, da remoto o con procedura circolare (per iscritto o per via elettronica).Nel caso di riunioni da remoto o di procedure circolari, si applicano per analogia le altre disposizioni relative alle riunioni e all'adozione di delibere. In particolare, anche in caso di delibere circolari, in deroga all'art. 66 cpv. 2 CC si applicheranno le maggioranze previste dal presente Statuto.

I.     DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16 – Ogni aderente della sezione é tenuto a versare una tassa minima di Chf 20.00.Art. 17 – La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti. 

I.     DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 18 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, fanno stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli articoli 60 e segg. del Codice Civile svizzero.

Art. 19 – Il presente statuto, approvato dall’Assemblea Ordinaria del 2 giugno 2002 entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell’articolo 21 dello statuto cantonale.

 

E’ abrogato lo statuto del 02. Giuguno 2002.

Presidente Vice Presidente